(Il testo
riportato non riveste carattere di ufficialità)
Chiarimenti
in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e da altre figure
professionali del Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento di attivita'
intramurale e dal personale dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Alle
direzioni regionali delle entrate
Agli
uffici delle entrate
Agli
uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli
uffici I.V.A.
Ai
centri di servizio delle imposte dirette e indirette
e,
per conoscenza:
Alle
direzioni centrali del dipartimento delle entrate
Ai
Ministeri
Al
segretariato generale
Al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Agli
uffici centrali del bilancio dei Ministeri programmazione economica
Alla
Corte dei conti
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al
servizio consultivo ed ispettivo tributario
Al
Comando generale della Guardia di finanza
All'Istituto
nazionale della previdenza sociale
All'Associazione
bancaria italiana
All'Associazione
fra le società 'italiane per azioni – Assonime
Premessa.
Sono
pervenuti alla scrivente numerosi quesiti in merito al trattamento fiscale dei
compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali del Servizio
sanitario nazionale per lo svolgimento dell'attivita' intramurale.Al riguardo
si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni al fine di garantire
l'uniforme applicazione delle relative disposizioni.Con l'occasione si
chiarisce anche il trattamento fiscale dei compensi percepiti dal personale dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
2.Attivita'
libero professionale intramuraria di cui all'art. 47,comma 1, lettera e), del
Tuir.
2.1.Compensi
percepiti dai medici e da altre figure professionali per lo svolgimento di
attivita' intramurale.
In base all'art. 47, comma 1, lettera e), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) sono considerati redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e
alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,n.
662.
In particolare, si tratta di: personale appartenente
ai profili di medico- chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre
professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,
chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario
nazionale;personale docente universitario e ricercatori che esplicano attivita'
assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se
gestiti direttamente dalle universita'; personale laureato, medico di ruolo in
servizio nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia delle aree
tecnico scientifica e sociosanitaria;
personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
con personalita' giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui
all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che svolgono attivita'
sanitaria e degli enti pubblici che gia' applicano al proprio personale
l'istituto dell'attivita' libero professionale intramuraria della dirigenza del
Servizio sanitario, sempre che' i predetti enti e istituti abbiano adeguato i
propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19,della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel citato decreto del Ministro
della sanita' 31 luglio 1997.
Come e' gia' stato illustrato con circolare n. 326/E
del 1997, il comma 7 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996, tuttavia,
non prevede direttamente ne' limiti ne' condizioni, ma l'assimilazione al
reddito di lavoro dipendente, rinviando a quanto stabilito nei due commi
precedenti dello stesso art. 1 per le condizioni e i limiti. Dal combinato disposto delle norme
richiamate si evince che l 'assimilazione in parola e' applicabile a condizione
che venga rispettata la disciplina amministrativa dell' attivita' in
questione,contenuta nei decreti del Ministero della sanita' 11 giugno 1997 e 31
luglio 1997, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 18
giugno 1997, n. 181 del 5 agosto 1997 e n. 204 del 2settembre 1997.
Cio' posto si osserva che l'art. 72 della legge n.
448 del 1998,dopo aver fissato nuovi criteri e condizioni per la disciplina
delle incompatibilita' e dello svolgimento dell' attivita' intramuraria(cfr.
commi da 2 a 12), ha abrogato l'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1997,
n. 662 (cfr. comma 16).Tale abrogazione si e' resa necessaria in quanto la
qualificazione dell'attivita' intramuraria tra quelle che danno luogo ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e' attualmente contenuta
nell'art. 47, comma 1, lettera e), del Tuir, per effetto del decreto
legislativo n. 314 del 1997, mentre le condizioni e i limiti per lo svolgimento
dell'attivita' stessa sono stati, come gia' detto,disciplinati ex novo nei
menzionati commi da 2 a 12 dell'art. 72della legge n. 448 del 1998.
Piu' in particolare, il comma 11 del citato art. 72,
nel confermare il divieto di esercizio dell' attivita' libero- professionale
intramuraria per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia
optato per l'esercizio della libera professione extramuraria,ha disposto che in
attesa di appositi atti di indirizzo e di coordinamento, da emanarsi, a cura
dei direttori generali delle strutture sanitarie, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, si rendono ancora
applicabili le linee guida adottate dal Ministero della sanita' con il
richiamato decreto del 31 luglio 1997.
Alla luce di quanto precede, i redditi conseguiti
dal predetto personale per lo svolgimento dell' attivita' intramuraria,
esercitata all'interno della struttura sanitaria pubblica o presso strutture
accreditate, sono sempre classificabili tra i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente sempre che' siano rispettati le condizioni e i limiti
stabiliti dall'art. 72 della legge in esame, dal decreto del Ministero della
sanita' del 31 luglio 1997 e dagli emanandi atti di indirizzo e di coordinamento.
Parimenti, sono classificabili fra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi percepiti per l'attivita'
intramuraria esercitata dal medesimo personale autorizzato ad operare presso
studi privati o strutture non accreditate, a condizione che la stessa sia
prestata in conformita' ai criteri del decreto del 31 luglio 1997 del Ministro
della sanita' e, successivamente, negli atti di organizzazione adottati dai
direttori generali delle strutture sanitarie.
Resta fermo che per le restanti attivita' non
rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati,
i compensi relativi sono inquadrabili tra quelli di lavoro autonomo di cui
all'art. 49, comma 1, del Tuir.
E' appena il caso di sottolineare che i soggetti che
svolgono l'attivita' intramurale in conformita' alla disciplina amministrativa
fissata dal Ministero della sanita' e che, pertanto, come sopra chiarito, sono
inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non hanno
alcun obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva.
2.2.
Compensi percepiti dal personale dei conservatori di musica,delle accademie
delle belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
L'art 26, comma 7, della citata legge n. 448 del 1998 stabilisce che ai
compensi percepiti per le prestazioni di cui all'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi'come disciplinate
autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente
per l'attivita' libero professionale intramuraria di cui all'art. 47, comma 1,
lettera e), del Tuir.
Al riguardo, si precisa che l'art. 66 citato dalla
norma si riferisce al personale dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza,che in
attesa della riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle
universita' e' stato inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali previste
dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la
massima diffusione al contenuto della presente circolare e il Ministero della
sanita' e' pregato di portare a conoscenza le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative della categoria.
F.to
Il
direttore generale del Dipartimento delle entrate
Romano